sabato 28 marzo 2015

STORIA DI UN IMMOBILE PIGNORATO

Un immobile non nasce per essere Pignorato…
un immobile nasce per dare un tetto a una famiglia; un caldo rifugio sicuro dal mondo esterno, un focolare intimo dove essere sereni, dove chiudersi con le persone amate, dove far crescere i figli, giocando con loro, dove spesso si racchiudono i più bei ricordi di una vita…
ma come spesso accade la vita non è fatta solo di foto incorniciate di famiglie felici o pseudo tali, spesso accade che i cicli della vita, come i Bioritmi, salgano e scendano e quando una famiglia, una persona o un gruppo di persone si vede costretto ad affrontare  “la crisi” questa spesso miete più di quel che dovrebbe, a causa dei debiti contratti….

In principio, quindi, era il DEBITO
contrarre un debito, oggi come oggi, è la cosa più semplice del mondo, dove tutto ha un prezzo; basta comperare qualsiasi cosa e non poter disporre di tutta la cifra per pagare che pronti come dei cavalli alla mossa, si presentano decine e decine di offerte di prestito a condizioni “di pseudo-regalo”.
Tra le decine di possibilità di prestito, il primo, probabilmente anche il più “logico” e più lungimirante è di sicuro il prestito per l’acquisto della casa; l’accensione quindi di un Mutuo… ma per avere un debito gravante sulla casa non esiste solo il Mutuo per comperarla, anche se questi resta il più diffuso; pensate a quanti debiti si possono contrarre:
tasse arretrate;
spese condominiali non pagate;
fidejussioni rilasciate per garanzie bancarie anche di società di capitali;
avvalli su cambiali;
firme a garanzia di prestiti con garanzie di terzi….

Per concludere, Basta aver contratto UN QUALSIASI DEBITO e possedere UN QUALSIASI IMMOBILE per far si che, a causa della mancanza di continuità di pagamento o interruzione della stessa, prima o poi, qualcuno venga a “bussare alla porta” per esigere le cifre prestate e se questo non avviene, affidarsi alla giustizia e alle norme del codice Civile per escutere il proprio credito attraverso la vendita all’asta.

Ma come saprete questo non  accade “il giorno dopo”… esiste un tempo di maturazione degli eventi, che porta dal debito al pignoramento e successivamente all’asta, entro il quale ci stanno una serie di azione che si possono fare, da entrambe le parti, per scongiurare la vendita all’asta… infatti, ragionata dal punto di vista della maggior parte dei creditori, a questi ultimi non interessa impossessarsi dell’immobile, ma solo vedere saldati i proprio crediti.

La via verso il pignoramento è piuttosto lunga, dura anni e non è gratuita per chi la intraprende, ecco perché non è cosi immediata.

Ma vediamo come si svolge e prendiamo la più diffusa; Il Mutuo Non Pagato.

Nel giorno in cui viene sottoscritto il contratto di Mutuo tra Banca erogante e Cliente, che spesso corrisponde al giorno in cui viene acquistata la casa, ci si reca dal Notaio e si mettono per iscritto le condizioni di Mutuo.
Il Mutuo per l’acquisto della casa viene erogato a Fronte di garanzia IPOTECARIA (nella maggior parte dei casi) di primo grado, che il “Cliente” della Banca erogante autorizza a trascrivere a fronte della somma necessaria.
Quindi la Banca vende i soldi in cambio di Interessi e a garanzia di una ipoteca sulla casa.
È giusto precisare, per sfatare miti e leggende, CHE LA BANCA NON DIVIENE MAI PROPRIETARIA DELL’IMMOBILE…. La proprietà resta sempre e solo del “proprietario”, sino alla Vendita della stessa con consecutiva chiusura del mutuo residuo o, nel caso di vendita all’asta, sino alla successsiva vendita dichiarata dal Giudice con il decreto di trasferimento.
Il contratto di mutuo contiene tutte le condizioni riguardanti il prestito garantito, i tempi del pagamento, gli interessi e soprattutto contiene COSA ACCADRA’ in caso di “morosità” o di interruzione del pagamento.

Vediamo ora cosa accade, punto per punto.
·       Tutto bene quindi sino a che si paga regolarmente, ma quando per qualsiasi motivo smetto di pagare, anche ritardando di un giorno il pagamento, la Banca, vuol sapere “cosa accade” cosi da monitorare nel tempo la situazione… siamo ora alla prima rata NON PAGATA…
·       Dalla prima rata non pagata e, normalmente, sino a sei rate non pagate, entra in gioco il Responsabile della Filiale come prima figura interfacciante; è probabilmente la persona che più conoscete dello sportello dove avete il Conto Corrente bancario e dove avete sottoscritto i primi documenti per il mutuo… quello, insomma, che a suo tempo vi concesse il Mutuo; suo compito quello di contattarvi e chiedere “quando rientrerete del mancato pagamento…”, questa attività resta nella filiale di banca e può, una volta pagato l’arretrato,  far rientrare in bonis la posizione. La CR (Centrale Rischi) bancaria viene informata della anomalia; in questa fase iniziale, il cliente può chiedere alla banca, dopo aver conclamato lo stato di insolvenza dovuta a perdita di lavoro, o altre gravi condizioni, una MORATORIA DEL MUTUO che consente la sospensione della rata per un periodo di 18/24 mesi, cosi da dare agio a superare il momentaneo momento di crisi. La casa NON Viene pignorata e non andrà all’asta in questo periodo.
·       Se il protrarsi nel non pagare super il periodo sopra citato, la pratica passa all’ufficio incagli della Banca; ora l’interfacciante è un soggetto che ha lo stesso compito del responsabile di filiale e suo scopo è, alla fine del suo operato, se trovare una soluzione positiva oppure passare la prativa da INCAGLIO a SOFFERENZA… mediamente, il periodo in cui la pratica resta in “incaglio” è di circa 12 mesi… sono trascorsi quindi circa 18 mesi dall’ultima rata pagate e dal momento in cui sono entrato in difficoltà. Anche in questa fase la casa NON Viene pignorata e non andrà all’asta.
·       Passato a vuoto il precedente periodo, la pratica incagliata, come in un videogame, sale di livello e passa all’ufficio Contenzioso della Banca… un vero e proprio recupero crediti, che dopo diversi tentativi di contatto, spesso finiti nell’etere a causa di un debito bancario troppo elevato a fronte di un valore immobiliare troppo basso, vede la banca costretta ad addivenire alle vie legali per il recupero coatto del proprio credito vantato (o per parte di esso… spesso infatti la banca percepisce solo una minima parte del residuo a causa della deserzione continua delle aste e della poca conoscenza di questo mercato – ndr); questo periodo dove la pratica resta all’ufficio contenzioso può durare anche 24 mesi e dipende dalla linea guida della Governance della Banca stessa, dalla sua natura e dal numero di sofferenze gestite; dopo questo periodo La casa ancora NON Viene pignorata e non andrà ancora all’asta;
·       Passato questo enorme periodo di tempo la banca INVIA il primo documento ufficiale (in busta di color verde “multa” – ndr) e fa recapitare, per Raccomandata RR a casa del Cliente un precetto; nel sunto, a questo punto la Banca è entrata nella FASE LEGALE ufficiale. Con il precetto al cliente viene chiesto di saldare, entro il tempo dichiarato nella lettera, Tutte le rate non pagate, gli interessi corrispondenti alle rate non pagate e gli interessi di mora oltre alle ulteriori spese di recupero che la banca ha sino a quel momento speso; La casa, in questo momento NON Viene pignorata e non andrà all’asta se, nel tempo stabilito, il cliente verserà il dovuto;


·       Passato ulteriore tempo e nulla accade… la posizione debitoria si aggrava ulteriormente e a questo punto interviene lo spartiacque che mette definitivamente fine al recupero indotto e passa definitivamente al recupero coatto… la Banca dopo questo enorme periodo di tempo definitivamente e senza aver avuto nessun tipo di risposta (si calcola che oggi si riesca ad arrivare anche a oltre 5 anni dalla data di inizio di questa procedura), avvia l’arma conclusiva; invia all’ormai EX CLIENTE in DECRETO INGIUNTIVO, ovvero la sentenza di un Giudice nella quale viene decretato che, visto l’atto notarile di Mutuo firmato a suo tempo, Vista l’interruzione della normale linea temporale del pagamento pattuito, visti i solleciti già perpetrati da anni, vista la non corrispondenza al precedente invio del precetto, l’ EX CLIENTE (il decreto ingiuntivo di sorta è il documento che CONCLUDE il rapporto Mutuante/Mutuatario) ENTRO 10 GIORNI (leggasi DIECI GIORNI) corrisponda alla Banca le rate sino ad allora non pagate, oltre agli interessi moratori dell’ammontare delle cifre non pagate sino a quella data, oltre alle spese legali, sommando anche quelle del decreto stesso e oltre a TUTTO L’AMMONTARE RESIDUO DEL MUTUO ancora non pagato… tutto in 10 giorni suceessivamente ai quali la Banca è ora autorizzata a PIGNORARE l’immobile messo a garanzia dal mutuo e, qualora lo stesso non fosse abbastanza capiente, anche tutti gli altri immobili intestati al mutuatario e a tutti i garanti del mutuo qualora non soddisfatti totalmente della cifra totale (è il caso in cui un cliente che deve € 200.000,00 alla banca vede venduto all’asta il suo immobile per € 100.000,00 -  in presenza di garanti la banca è autorizzata a Pignorare i beni dei garanti sino all’ammontare della differenza sino al pagamento di tutti gli interessi montanti).

A questo Punto la Casa è PIGNORATA, ma ancora non all’asta.... (to be continued...)

ASTA SYempre - MIRKO FRIGERIO